SOSPENSIONE “FERIALE” CORONAVIRUS: DUBBI INTERPRETATIVI ED EFFETTI SU TERMINI IN CORSO
Avv. Giusy Lacavalla
SOSPENSIONE “FERIALE” CORONAVIRUS: DUBBI INTERPRETATIVI ED EFFETTI SU TERMINI IN CORSO
La situazione di emergenza innescata dall’invisibile killer “Coronavirus” pare abbia offuscato il buon senso del legislatore, il quale, attraverso la formulazione dell’articolo 1 commi 1 e 2 del Decreto Legge n. 11 dell’8 marzo 2020, ha creato un vero e proprio caos interpretativo tra gli avvocati, i quali erano già provati dalla discrezionalità delle misure adottate dai vari capi degli Uffici giudiziari in ordine alla sospensione delle udienze.
In assenza, poi, di un intervento di interpretazione autentica della predetta norma, gli avvocati sono costretti a non abbandonare l’ansia della scadenza dei termini processuali nemmeno in questo momento di profonda crisi sociale.
Come sappiamo in data 8 marzo 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 11, con cui è stata disposta la sospensione delle udienza civili e penali per un periodo di 15 giorni (9-22 marzo) e la sospensione per uguale periodo di tempo dei relativi termini processuali.
Nessun dubbio sull’articolo 1 comma 1 del D.L. N. 11 DELL’8 MARZO 2020, il quale recita: “A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (dunque il 9 marzo ndr) e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate dall’articolo 2 comma 2 lettera g, sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”.
Al comma 2 dell’articolo 1 si legge “A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei provvedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.
La predetta formulazione normativa ha fatto schierare da una parte avvocati che adottano un’interpretazione della norma estensiva, riferendo la sospensione dei termini processuali a tutti i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli Uffici Giudiziari ed avvocati che ritengono che la sospensione riguardi soltanto i termini processuali relativi ai procedimenti civili e penali pendenti le cui udienze ricadano nel periodo di tempo compreso tra il 9 marzo ed il 22 marzo e che saranno pertanto rinviate d’ufficio.
Tale diversità di vedute deriva da un diverso approccio interpretativo alla norma.
Infatti, se adottiamo un criterio ermeneutico prettamente letterale, dovremmo poter concludere per la riferibilità della sospensione dei termini processuali dal 9 al 22 marzo esclusivamente ai procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli Uffici Giudiziari e per i quali ricadono udienze nel predetto periodo di tempo e che saranno rinviate d’ufficio.
In termini pratici ciò significherebbe, con particolare riferimento al termine a comparire (ex art. 163 bis c.p.c.), che se è stato notificato un atto di citazione in data anteriore al 9 marzo 2020 ed è stata indicata una data di comparizione successiva al 22 marzo, trattandosi di procedimento comunque già pendente (dalla notifica dell’atto di citazione) per il quale però la data della udienza di comparizione è successiva al 22 marzo 2020, la sospensione di cui all’articolo 1 comma 2 D.L. 11/2020 non opererebbe, ed il termine che la legge prescrive debba intercorrere tra la data della notificazione e quella della udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione continuerebbe perciò a decorrere.
Se invece notifichiamo l’atto di citazione in data anteriore al 9 marzo 2020 ed indichiamo per la udienza di comparizione una data compresa tra il 9 ed il 22 marzo, il termine a comparire subirebbe una sospensione di giorni 15 e riprenderebbe a decorrere dopo il 22 marzo 2020.
E se dopo tale data, il termine a comparire, allungandosi, si riduce rispetto a quello imposto dalla legge, la relativa citazione sarebbe nulla e dovrebbe applicarsi il regime di cui all’art. 164 c.p.c.
Questa chiave di lettura però favorirebbe un’applicazione pratica della sospensione palesemente incostituzionale considerato che situazioni processuali analoghe sarebbero trattate in modo differente.
Peraltro, il criterio interpretativo letterale è soltanto rispettoso dell’art. 2 delle preleggi, secondo il quale “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse(1), e dalla intenzione del legislatore”.
Dunque, non è sufficiente interpretare la norma in senso prettamente letterale bensì occorre comprendere la ratio legis.
E la finalità perseguita dal legislatore con l’emanazione del decreto legge n. 1/2020 è stata quella di “..per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività”.
In altre parole si è intervenuti al fine di limitare il contatto fisico tra gli utenti degli Uffici Giudiziari e contenere il rischio di contagio “Coronavirus”.
Interpretando l’articolo 1 commi 1 e 2 del D.L. N. 11/2020 in tale ottica finalistica ne deriverebbe l’applicazione della sospensione dei termini processuali dal 9 al 22 marzo per tutti i termini relativi a tutti i procedimenti che pendono innanzi a tutti gli Uffici Giudiziari, a prescindere dalla circostanza che per questi sia stata fissata o meno udienza nel periodo dal 9 al 22 marzo.
In tal modo, tornando al nostro esempio pratico, il termine a comparire intercorrente tra la data della notificazione dell’atto di citazione (prima del 9 marzo) e quella della udienza di comparizione (dopo il 22 marzo o tra il 9 ed il 22 marzo)subirebbe una sospensione di 15 giorni e riprenderebbe a decorrere dal 23 marzo, rischiando la nullità della relativa citazione ai sensi dell’art. 164 co. 1 c.p.c.
Tale modus operandi produrrebbe effetti del tutto simili alla già vigente sospensione feriale dei termini processuali operante dal 1 al 31 agosto di ogni anno con effetti devastanti sulle decadenze per i termini stabiliti a ritroso.
Se infatti si doveva depositare una memoria ad “x” giorni prima dell’udienza e all’improvviso viene introdotta una sospensione dei termini dovrebbe verificarsi una decadenza qualora questa sospensione renda il termine scaduto senza colpa per chi doveva rispettarlo.
Facendo un altro esempio, udienza di comparizione 28 marzo costituzione dieci giorni prima, con la sospensione dal 9 il termine si sposta al 28 febbraio e chi confidava di costituirsi entro il 19 si trova “ipoteticamente” decaduto.
E’ corretto usare il termine dubitativo perché si é convinti che il provvedimento imprevedibile costituisce giusta causa per la rimessione in termini e, tuttavia, saranno inevitabili le ulteriori lungaggini e rinvii, proprio per la rimessione in termini.
L’una e l’altra interpretazione non supportate da un intervento di interpretazione autentica non conducono ad una soluzione univoca ed aumentano il disorientamento in un clima sociale già abbastanza difficile.
Non ci resta, quindi, che attendere un tempestivo intervento di interpretazione autentica ed in mancanza, affidarci al buon senso di tutti gli operatori del diritto.
Avv. Giusy Lacavalla